Temi:

  • Distribuzione oneri probatori nel contenzioso bancario. Corte di Cassazione n. 6480 del 9/03/2021

Con la recente ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, con la quale la Corte d’Appello aveva ritenuto che, nei giudizi in materia di obbligazione, l’onere della prova documentale debba incombere sulla parte che si sia affermata creditrice, anche nel caso in cui l’azione abbia ad oggetto l’accertamento negativo del credito.

  • Inclusione nel TAEG della polizza assicurativa. Tribunale di Torino 21/01/21

Ad avviso del Tribunale la polizza assicurativa anche se definita formalmente come facoltativa va inclusa nel calcolo del Taeg qualora vi sia connessione tra contratto di finanziamento e il contratto assicurativo e, dunque, qualora quest’ultimo sia stato previsto a copertura del credito ed i contratti risultino avere pari durata e pari data di stipula. In tal caso il servizio accessorio deve ritenersi a tutti gli effetti obbligatorio, al di là del dato meramente formale e, dunque, inserito nel calcolo della misura del Taeg. 

  • Cartolarizzazione dei crediti: meccanismo pubblicitario della cessione e individuazione dei crediti ceduti (criticità). 

Tribunale di Foggia 18/01/21: Le Gazzette Ufficiali prodotte non appaiono idonee a consentire una compiuta verifica stante i plurimi criteri ivi indicati ai fini della individuazione dei crediti compresi ovvero esclusi da tali operazioni che non è possibile verificare sulla scorta della documentazione in atti, evidenziandosi peraltro che nemmeno risulta prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo ciò che consentirebbe quantomeno di verificare la tipologia del credito Tribunale di Lecce 19/02/21: Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha accolto l’opposizione alla distribuzione ed ha escluso la cessionaria dalla distribuzione del ricavato dalla vendita. Secondo il giudice dell’esecuzione di Lecce, l’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l’iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva; non sana eventuali vizi dell’atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa. Difetta, conclude l’ordinanza, la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

  • Ammortamento alla francese e vizio del consenso. Tribunale di Roma n. 2188 del 8/02/21

Un passaggio della sentenza: "la capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione"